Relazione tecnico-giuridica: perché il Protocollo di Intesa viola le morme nazionali, regionali ed urbanistiche
Indice:
- La madre di tutte le discussioni: La Legge Finanziaria 2001 n. 388/2000 , articolo 98 (724/1994 – 449/1997)
- La conferma Interpretativa: la Sentenza 1422/2003 del Consiglio di Stato
- La legge Regionale del Lazio 14/2008 art. 1 comma 5
- Il vincolo della Pianificazione Urbana, le Norme Tecniche del Piano Regolatore (ar.15 e 65).
- La Del. 40/2015 del Comune di Roma
- E INVECE…. La DGR 787/2016 della Giunta Regionale del Lazio
- Il Protocollo di Intesa 2018 : la definitiva abdicazione del Comune dalle sue prerogative e impegni.
 

PREMESSA

Il Comitato “Si può fare” ha affermato pubblicamente e più volte che il Protocollo di Intesa in discussione e ratifica promuove un ipotesi di utilizzo del S.Maria della Pietà in aperto contrasto con Leggi ed Atti normativi.

Per una comprensione completa rimandiamo al “libro Bianco” sul S.Maria della Pietà.

Qui vogliamo sintetizzare i motivi delle nostre affermazioni facendo riferimento agli atti più rilevanti.

A dimostrazione che è soprattutto la definizione delle proprietà e delle destinazioni d'uso ad essere stata determinata con interpretazioni discutibili, contraddittorie e sostanzialmente illegittime.

La battaglia interpretativa tra noi da una parte e Regione/ASL dall'altra è su quali norme siano più rilevanti e “sovraordinate” quando tra esse esiste una contraddizione in termini.

A nostro avviso gli atti normativi che citiamo sono “sovraordinati” e costituiscono il fondamento della nostra Proposta di Legge Regionale di Iniziativa Popolare e poi, del nostro ricorso al TAR contro le deliberazioni della Giunta Regionale e le ragioni normative della nostra opposizione al Protocollo di Intesa 2018.


La madre di tutte le discussioni: La Legge Finanziaria 2001 n. 388/2000, articolo 98 (724/1994 – 449/1997)

La Legge 388/2000 art. 98 comma 3 vincola l'utilizzo del patrimonio degli Ex Ospedali Psichiatrici alla produzione dei redditi per finanziare i progetti obiettivo sulla Salute Mentale:

“"I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici, già assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o alle aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla produzione di reddito attraverso la vendita anche parziale degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali, nonchè di centri diurni con attività riabilitative destinate ai malati mentali in attuazione degli interventi previsti dal piano sanitario nazionale 1998-2000...”

Questa Legge, a nostro avviso, colloca, “ope legis”, TUTTI i padiglioni del S.Maria della Pietà nella categoria dei beni “destinati alla produzione di reddito” e non “ad uso sanitario”.

A nostro avviso, tutti gli atti regionali, comunali e della ASL RM1 Decreti, Delibere, Protocolli, concessioni, locazioni realizzazioni che non rispettano questa destinazione e vincolo sono da considerarsi illegittimi.

La conferma Interpretativa la Sentenza 1422/2003 del Consiglio di Stato



A fronte del tentativo di considerare la 388/2000 una mera indicazione di massima o di considerare la cessione alla ASL RM1 un'indiretta applicazione della norma occupandosi anch'essa di servizi per la Salute Mentale, vi è la sentenza chiara ed inequivocabile del Consiglio di Stato , di fronte al conflitto di interpretazioni sulla corretta lettura della L.388 tra Amministrazioni campane e associazioni dei familiari dei pazienti psichici, in merito ai progetti di utilizzo dell'Ex O.P. di Napoli.
I l Consiglio di Stato, nel bloccare il progetto e nel dare ragione ai familiari e torto alle amministrazioni , ribadisce il senso e la corretta lettura della L.388/2000:

“L'intento del legislatore è, dunque, quello di imporre sui beni suddetti un vincolo di destinazione specifica prescrivendo modalità di gestione degli stessi improntate ad una remuneratività non già fine a se stessa, ma al contrario necessariamente propedeutica alla realizzazione di quelle strutture esterne destinate a costituire, come rilevato, il perno attorno al quale ruota l'intero modello legislativo di organizzazione dell'assistenza al malato di mente”


La legge Regionale del Lazio 14/2008 art. 1 comma 5

Testo integrale

Rimandiamo alla lettura del “Libro Bianco” per Leggi e Decreti della Regione tra il 1994 ed il 2008 che, a nostro avviso hanno rappresentato una sequela infinita di violazioni, cattive interpretazioni e apertura di conflitti formali in una costante piegatura delle norme ad interessi e scelte politiche ed economiche.

La Legge Regionale 14/2008 è stata l'occasione (persa) per riportare la questione destinazioni e proprietà nell'alveo della correttezza formale ed amministrativa.

l'ar. 1 al Comma 5 dice: “   tutti i beni mobili ed immobili destinati a fornire rendite patrimoniali nonché i beni culturali ed artistico-monumentali già trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di seguito denominate aziende sanitarie, ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche, sono trasferiti, per la successiva valorizzazione, salvaguardando le situazioni di disagio sociale, in proprietà alla Regione”


Quindi, essendo “indiscutibile” il vincolo reddituale del Complesso S.Maria della Pietà e
considerando che i Decreti e le Delibere di Giunta non possono considerarsi in nessun modo “sovraordinati” alle Leggi dello Stato, in primis ed alle Leggi Regionali in secundis, l'intero Complesso sarebbe dovuto tornare “ope legis” in proprietà esclusiva alla Regione Lazio.

Il vincolo della Pianificazione Urbana, le Norme Tecniche del Piano Regolatore (ar.15 e 65).

NTA Testo Completo PDF

Il S.Maria della Pietà è stato inserito dal PRG di Roma nell'elenco delle “Centralità Urbane” . (art. 65 NTA PRG)
Ciò subordina la Pianificazione degli usi e delle destinazioni alle Procedure urbanistiche del PRG stesso.

Ed in particolare

All'art 15 delle NTA PRG di Roma:

Comma 2 “La procedura del Progetto urbano è obbligatoria per la definizione degli interventi nelle Centralità metropolitane e urbane, di cui all'art. 65;”
Comma 3: “La procedura del Progetto urbano è avviata mediante la predisposizione di uno “Schema di assetto preliminare” (SAP), di iniziativa pubblica o privata “
Comma 8: “Il SAP è predisposto o, se di iniziativa privata, istruito dall'Amministrazione comunale,

Quindi, essendo il S.Maria della Pietà una Centralità Urbana completamente di proprietà pubblica, il SAP deve essere predisposto dal Comune di Roma con l'accordo dei soggetti proprietari, se c'è, oppure senza se non c'è.

A maggior ragione vi è da parte del Comune di Roma la Prerogativa di agire in difformità rispetto agli intenti o alle proposte dei soggetti proprietari di una Centralità Pubblica laddove questa prerogativa gli è addirittura permessa relativamente alle Centralità di proprietà privata.
Infatti, al comma 14: “ Ove espressamente previsto dagli atti di programmazione di cui all'art. 13, comma 3, qualora la proposta di SAP presentata per le Centralità urbane e metropolitane dai soggetti promotori di cui al comma 4, risulti non pienamente adeguata, negli aspetti progettuali ed economici, il Comune indìce una procedura concorsuale di evidenza pubblica, cui concorrono più soluzioni progettuali e più soggetti imprenditoriali, ivi compresi i soggetti promotori;...“

La particolare situazione normativa del S.Maria della Pietà genera un corto circuito logico e normativo: la destinazione del Bene determina la proprietà (uso reddituale=Regione, uso sanitario= ASLRM1)

Ma i due riferimenti per stabilire destinazioni e quindi proprietà sono:

- Le citate L.388/2000 e L.R. 14/2008

le NTA del PRG che affidano al Comune la gestione del Progetto Urbano e quindi anche le destinazioni (e quindi le proprietà).

Ogni atto regionale che contraddica questo impianto normativo coerente e corretto è, dal nostro punto di vista “illegittimo”.


La Del. 40/2015 del Comune di Roma


Il Comune di Roma ha, fra l'altro, uno strumento adeguato e congruente per definire le linee guida su cui impostare il Progetto Urbano. Sono contenute nella Del. 40/2015 approvata il 22 luglio 2015. (a partire dalla Delibera di Iniziativa Popolare del Com. Si può fare”
In essa il Comune ha definito parametri e possibili utilizzazioni a partire dal rispetto dell'impianto normativo vigente e quindi dalla proprietà regionale e dal vincolo reddituale.

Su questa lettura e con queste basi fondative di un ragionamento tecnico-giuridico ineccepibile è costruita la Proposta di Legge Regionale di Iniziativa Popolare presentata dal Comitato “Si può Fare”, mai discussa dal Consiglio in violazione dello Statuto Regionale.


E INVECE…. La DGR 787/2016


Testo integrale con allegato Piano ASL

La Giunta Regionale ha invece completamente ignorato le indicazioni di Legge per proseguire nella propria strategia di “regalare” all'uso sanitario ed alla Proprietà della ASL RM1 il Complesso del S.Maria della Pietà, o almeno la sua massima parte.

Nella Del.787: si attribuisce la proprietà della ASL ad uso sanitario di 25 padiglioni a cui si aggiungono a canone ricognitorio 4 padiglioni (13, 19, 23 e 28) per un totale di 29 su 37. Infine si affidano alla ASL RM1 tutte le risorse e l'esecuzione degli interventi anche sui padiglioni non di suo uso e proprietà in qualità di: “Amministrazione aggiudicatrice ed esecutrice “

I due fondamenti normativi per questa ipotesi sono:

Un Decreto del Presidente (n. 78/97) , quindi un atto non sottoposto a controllo apertamente in contraddizione con le Norme sopra citate.
La DGR 152/2010 cioè un mero atto “tecnico” di inventariamento dei beni che applica la L.R. 14/2008 in modo del tutto fantasioso e arbitrario , affidando alla proprietà della Regione solo 12 padiglioni su 37 e lasciando il resto a uso sanitario e proprietà della ASL Rm1.

Soprattutto, la DGR 787, contiene ed assume, il Progetto di utilizzo proposto dalla ASL RM1 , un vero e proprio piano d'assetto che consegna alla ASL Rm1, oltre ai 25 padiglioni in proprietà, altri 4 a canone ricognitorio e, soprattutto, la gestione di tutti gli appalti per tutte le realizzazioni sanitarie e non.

Per l'annullamento della 787, hanno presentato Ricorso al TAR, ancora in attesa di pronunciamento, oltre all'Associazione Ex Lavanderia ed al Comitato “Si Può Fare”, l'ARESAM e L'ARAP, le due principali associazioni regionali dei familiari dei pazienti psichici.


Il Protocollo di Intesa la “abdigazione” del Comune dalle sue prerogative e impegni

Testo integrale

In un testo confuso e contraddittorio, la parte significativa è contenuta nelle seguenti frasi:

“con DGR 787/2016 la Regione Lazio ha: o approvato un “Programma di valorizzazione patrimoniale del Complesso di Santa Maria della Pietà”, nella prospettiva della realizzazione del Parco della Salute e del Benessere”

“è obiettivo delle parti, in particolare, valorizzare la funzione pubblica e l'attrattività del comprensorio, in linea con l'idea del Parco urbano della Salute e del Benessere promosso dalla ASL Roma 1 e dalla Regione Lazio...”



Quindi, il Protocollo (ed il Comune se lo firma) assume e fa propria la DGR 787 ed il Piano d'assetto della ASL RM1 con Proprietà, destinazioni, usi, locazioni, finanziamenti connessi, e soggetti esecutori.

Nel goffo tentativo di rendere conciliabile ciò che non lo è, il Protocollo che dovrebbe essere siglato da ASL, Regione, Comune e Municipio, allude in alcune parti alla realizzazione del Progetto Urbano sancito dal PRG.

Ma, lo stesso Protocollo ne vanifica qualsiasi valore e significato nel momento in cui assume e ratifica il Piano contenuto nella DGR 787/2016.

Come può un Protocollo che accetta e ratifica piani ed interventi già definiti, promuovere contemporaneamente un P.U. che deve definirli in futuro?

Il Comune che per il PRG dovrebbe avere la prerogativa di predisporre e definire il Progetto Urbano, assume e fa propria una DGR che lo esclude da qualsiasi compito e funzione.

Le realizzazioni “non sanitarie” previste dal Protocollo, in destinazione all'uso del Comune di Roma (5 padiglioni a Municipio ed uno ad uso Culturale), sono in realtà niente più che operazioni già determinate più volte nelle Delibere e nei Protocolli tra il 2000 ed oggi.

Anzi, l'effetto peggiorativo della DGR 787 che demanda alla ASL RM1, in qualità di proprietaria, gli accordi , le locazioni, i finanziamenti per le ristrutturazioni e i relativi appalti, si configura come un'altra violazione della normativa che abbiamo illustrato.
Addirittura la ASL resta proprietaria di beni evidentemente utilizzati a fini non sanitari.

Stesso vale per i due padiglioni destinati ad Ostello. Piccolo “recupero” rispetto ai 5 finanziati nel 2000 e smantellati nel 2003 illegalmente dalla ASL Rm1.
Su di essi c'è già stata una gara di appalto promossa dalla Regione e quindi il Protocollo non toglie né aggiunge nulla.

Per il resto, tra opere già determinate e finanziate dalla Regione Lazio e, con questo Protocollo, ratificate dal Comune, le destinazioni del Complesso sono TUTTE definite.

Il Progetto Urbano e tutti i suoi passaggi procedurali compreso il Regolamento della Partecipazione (del. 57/2006) riguardano la semplice, inevitabile ed obbligata ratifica di un assetto già determinato e in fase esecutiva.

La Del. Comunale 40 /2015 approvata e la PdL Regionale di Iniziativa Popolare mai discussa vengono completamente annullate di fatto.